- Denominazione
- Sede
- Oggetto e scopo
- Attività
- Patrimonio ed entrate
- Quote di adesione e quote associative annuali
- Esercizio sociale – Bilancio/Rendiconto
- Soci
- Perdita della qualità di socio
- Doveri dei soci
- Modalità di pagamento delle quote sociali
- Organi dell’Associazione
- Composizione e compiti dell’Assemblea
- Convocazione dell’Assemblea
- Validità dell’Assemblea
- Diritto di voto
- Deliberazioni dell’Assemblea
- Composizione del Consiglio Direttivo
- Funzioni del Consiglio Direttivo
- Convocazione del Consiglio Direttivo
- Funzioni e compiti del Presidente
- Funzioni e compiti del Vice Presidente
- Funzioni e compiti del Responsabile della Promozione
- Funzioni e compiti del Segretario
- Funzioni e compiti del Tesoriere
- Destinazione degli avanzi di gestione
- Responsabilità e assicurazione
- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
- Arbitrato
- Disposizione di chiusura
ARTICOLI GENERALI
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione denominata “Insieme per Wamba” ONLUS avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Il termine “insieme” vuole indicare l’impegno che unisce in particolare le Parrocchie di San Marco e San Giuseppe di Mestre e quella di San Giorgio di Chirignago per la popolazione di Wamba.
In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico si farà uso per l’Associazione della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede presso:
Centro “Albino Luciani” – Parrocchia di San Giorgio,via Miranese, 45230174 Chirignago-Venezia.
Articolo 3 – Oggetto e scopo
L’Associazione “Insieme per Wamba” ONLUS è una libera Associazione apolitica, apartitica, di utilità sociale e senza fini di lucro.
Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale primariamente verso le popolazioni bisognose del territorio di Wamba e delle zone circostanti, sito in Africa nel nord dello stato del Kenya, nel pieno rispetto della loro autonomia culturale e politica.
Per queste finalità metterà le proprie energie culturali, materiali ed economiche a sostegno di dette popolazioni e comunità, nonché di singoli individui, del territorio di Wamba e zone circostanti che si trovano in una reale situazione di bisogno.
Le attività dell’Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Tutti i soci potranno collaborare in base alle capacità ed attitudini personali nonché in base alle proprie disponibilità economiche.
L’attività dei soci non deve essere retribuita in alcun modo.
Possono essere solo rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata.
Articolo 4 – Attività
L’Associazione promuove e cura ogni attività ritenuta idonea per il raggiungimento degli scopi enunciati. In particolare l’Associazione opera nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria e in quello di beneficenza attraverso, ad esempio, le seguenti azioni:
- sostegno di progetti e microprogetti in favore delle comunità e di singoli individui del territorio di Wamba e zone circostanti;
- promozione e organizzazione, senza alcuno scopo di lucro, di iniziative volte alla raccolta di fondi da utilizzare per le finalità dell’Associazione
- messa a disposizione delle comunità e di singoli individui del territorio di Wamba e zone circostanti, in situazione di bisogno, di volontari, aiuti alimentari, tecnologici ed economici;
- assistenza, anche economica, nei limiti delle possibilità dell’Associazione, alle singole comunità che intendono affrontare programmi di educazione e sostegno dei bambini bisognosi anche mediante l’adozione a distanza;
- sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai problemi del sottosviluppo del territorio di Wamba anche attraverso la divulgazione di materiale editoriale (libri, riviste, volantini), mostre, ecc.;
- studi, progettazioni e realizzazioni di opere di sviluppo di moderato impegno economico in cooperazione con le comunità di Wamba e delle zone circostanti che ne esprimano la necessità;
- organizzazione del lavoro di volontari nel territorio di Wamba e delle zone circostanti;
- collaborazione con il Catholic Hospital di Wamba e con tutte le realtà della Missione Cattolica di Wamba.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà collaborare anche con altri enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 5 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili, immobili e diritti che eventualmente diverranno di proprietà dell’Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- dalle entrate di cui al comma successivo non ancora utilizzate.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, sostenitori dell’Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- dai redditi e le rendite finanziarie, derivanti dal suo patrimonio;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale
Articolo 6 – Quote di adesione e quote associative annuali
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente una quota simbolica di versamento da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione di nuovi individui e una simbolica quota associativa annuale di iscrizione all’Associazione. Un nuovo associato non è tenuto a versare la quota associativa per l’anno corrente.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale.
E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte dell’associato, di recesso o di esclusione dello stesso dalla Associazione.
Il versamento non crea altri diritti.
Articolo 7 – Esercizio sociale – Bilancio/Rendiconto
L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare
(1/1 – 31/12)
Per ogni esercizio finanziario verrà redatto il bilancio (ovvero un rendiconto) annuale che dovrà essere sottoposto all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
SOCI
Articolo 8 – Soci
Gli aderenti all’Associazione, che possono essere solo persone fisiche,
si distinguono in soci Fondatori e Ordinari:
- sono soci Fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione;
- sono soci Ordinari coloro che si iscrivono successivamente alla costituzione dell’Associazione;
Nel seguito i due saranno denominati comunemente “soci”.
L’adesione alle categorie di soci dell’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato di maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea e il diritto di poter essere eletto alle cariche sociali.
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito al loro diritto nei confronti dell’Associazione.
Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione e ha l’obbligo di versare la quota associativa annuale.
Chiunque desideri diventare socio, può rivolgersi alla segreteria dell’Associazione e successivamente il Consiglio Direttivo valuterà ogni richiesta pervenuta.
Articolo 9 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
L’esclusione è decisa e motivata dal Direttivo a maggioranza.
Articolo 10 – Doveri dei soci
Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto e quelle dell’eventuale regolamento emanato dai competenti organi sociali, di pagare la quota di iscrizione e la quota associativa annuale secondo le modalità previste al successivo articolo 11.
Articolo 11 – Modalità di pagamento delle quote sociali
La quota associativa annuale deve essere pagata non oltre il 31 Gennaio dell’anno relativo
Il pagamento materiale può essere effettuato presso la sede sociale mediante pagamento ad apposito incaricato, autorizzato a rilasciarne ricevuta.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 12 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Responsabile della Promozione
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere.
L’elezione degli organi dell’Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo.
Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ASSEMBLEA
Articolo 13 – Composizione e compiti dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci; è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte l’anno, entro il 30 (trenta) aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 (trenta) novembre per l’approvazione del bilancio preventivo, e quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Essa inoltre:
- provvede all’elezione del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulle eventuali proposte del Direttivo su investimenti patrimoniali;
- delibera sulla destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, con esclusione di ogni possibile ripartizione tra i soci.
L’Assemblea in seduta straordinaria viene convocata:
- su iniziativa del Consiglio Direttivo o
- su richiesta scritta da presentarsi al medesimo, con l’indicazione degli argomenti da trattare, redatta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, e delibera:
- sulle modifiche al presente Statuto;
- sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
Articolo 14 – Convocazione dell’Assemblea
La convocazione è fatta pervenire ai soci mediante lettera semplice, contenente l’indicazione del luogo – anche diverso dalla sede dell’Associazione, purché sempre nell’ambito della terraferma del Comune di Venezia – del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli aderenti all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza.
Su richiesta del socio, all’atto dell’adesione o successivamente per iscritto, la comunicazione di convocazione dell’Assemblea può essere inviata a mezzo fax o E-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda di adesione o comunicato in seguito.
Ogni Assemblea è anche aperta alla partecipazione dei sostenitori dell’Associazione che possono intervenire, ma senza diritto di voto.
La convocazione delle Assemblee verrà resa nota ai sostenitori dell’Associazione attraverso il foglio parrocchiale settimanale e altri mezzi informativi.
Articolo 15 – Validità dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. Nelle deliberazioni riguardanti l’approvazione del bilancio i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando intervengono almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
La validità della costituzione delle assemblee è accertata da chi la presiede.
Articolo 16 – Diritto di voto
Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro socio dell’Associazione. Ciascun delegato può farsi portatore di non più di due deleghe.
Articolo 17 – Deliberazioni dell’Assemblea
Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci e i sostenitori dell’Associazione.
Hanno diritto di votare in Assemblea tutti i soci aventi diritto di voto e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze dei soci indicate all’art. 15. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Le votazioni si svolgono in forma palese, salvo che per decisioni riguardanti singoli soci, che saranno a scrutinio segreto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da qualsiasi altro aderente all’Associazione designato dai presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 18 – Composizione del Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici membri. Il Consiglio elegge a maggioranza nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Responsabile della promozione, il Segretario, e il Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere cumulate da una unica persona.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
I consiglieri devono essere soci dell’Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, l’Assemblea successiva provvede a nuova elezione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente che le sottopone per l’accettazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
Se il Presidente cessa dalla sua funzione per dimissioni o altro motivo, il Consiglio, convocato d’urgenza da uno dei membri, elegge il nuovo Presidente.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.
Articolo 19 – Funzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllando l’esecuzione stessa in accordo agli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione definite dall’Assemblea.
- effettuare il controllo della gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto e, in particolare, quello degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- provvedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Responsabile della promozione, del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- approvare l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;
- provvedere alla verifica e preventiva approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, da mettere a disposizione dei soci presso la sede sociale;
- proporre eventuali investimenti patrimoniali da approvare in Assemblea;
- stabilire l’importo delle quote di Associazione;
- predisporre i regolamenti dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
- predisporre, instaurare e revocare procedure
- nominare eventuali dipendenti ed impiegati dell’Associazione e definire l’ammontare della loro retribuzione.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, su proposta del Presidente o di altri membri del Consiglio, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
Articolo 20 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
La convocazione è fatta mediante lettera semplice o E-Mail, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima dell’adunanza.
E’ consentita la convocazione verbale da parte del Presidente in tempi più brevi, per casi urgenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
PRESIDENTE
Articolo 21 – Funzioni e compiti del Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Al Presidente dell’Associazione compete la responsabilità, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce, dell’attività compiuta, dell’ordinaria gestione e amministrazione dell’Associazione.
In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea.
VICE PRESIDENTE
Articolo 22 – Funzioni e compiti del Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
RESPONSABILE DELLA PROMOZIONE
Articolo 23 – Funzioni e compiti del Responsabile della Promozione
Il Responsabile della Promozione cura, con la collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo, le attività di raccolta fondi dell’Associazione, quelle di percezione dei bisogni delle comunità di Wamba, l’individuazione dei progetti ad essi conseguenti, le attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai problemi del sottosviluppo del territorio di Wamba e zone del circondario, la
divulgazione di materiale editoriale e i rapporti con il Catholic Hospital.
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 24 – Funzioni e compiti del Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione; cura l’inoltro e la conservazione della corrispondenza dell’archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l’Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi soci e all’aggiornamento del registro relativo.
TESORIERE
Articolo 25 – Funzioni e compiti del Tesoriere
Il tesoriere cura l’amministrazione finanziaria dell’Associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all’Assemblea dei soci.
AVANZI DI GESTIONE
Articolo 26 – Destinazione degli avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento abbiano analoghe finalità.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
RESPONSABILITA’
Articolo 27 – Responsabilità e assicurazione
L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
SCIOGLIMENTO
Articolo 28 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, depurato delle passività, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 29 – Arbitrato
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Venezia.
LEGGE APPLICABILE
Articolo 30 – Disposizione di chiusura
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento al DLsl. 460/97 che disciplina le ONLUS, e inoltre alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile (in particolare articolo 36 e seguenti: ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche) e in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.